Il nuovo Regolamento Macchine. Cosa cambia dal 20 gennaio 2027.
2027 dal 20 gennaio
Cosa cambia
Quattro novità, scritte nel testo.
Dal 20 gennaio 2027 il Regolamento (UE) 2023/1230 prende il posto della Direttiva 2006/42. Queste sono le novità che toccano chi fa quadri, software e revamping.
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Art. 51 e 54
Una legge sola, uguale in tutta l’Unione.
È un regolamento, non una direttiva: vale così com’è in ogni Stato, senza leggi nazionali di recepimento. La Direttiva 2006/42 è abrogata dal 20 gennaio 2027.
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Art. 3
Anche il software è un componente di sicurezza.
Un componente di sicurezza può essere fisico o digitale, «compreso un software». E una modifica sostanziale si può fare anche con mezzi digitali.
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All. III, punto 1.1.9
La macchina si protegge dalle alterazioni.
Software e dati critici per la sicurezza vanno protetti da alterazioni accidentali o volute. Un dispositivo collegato, anche da remoto, non deve creare situazioni pericolose.
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All. III, punto 1.2.1
Le versioni del software di sicurezza lasciano traccia.
Il sistema di comando deve consentire di registrare gli interventi e le versioni del software di sicurezza caricate dopo la messa in servizio, per cinque anni.
La domanda che conta
Chi è il costruttore? Dipende da cosa si fa alla macchina.
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Caso 01
Una macchina nuova.
Il costruttore è chi la immette sul mercato e firma la dichiarazione CE.
Con noi si decide all’inizio. Se il costruttore siamo noi, la marcatura CE è nostra; se sei tu o chi fa la meccanica, ti consegniamo la parte elettrica con tutta la sua documentazione.
Macchine su misura -
Caso 02
Un revamping che non cambia i rischi.
Si sostituiscono PLC, pannello o quadro, ma la macchina non ha pericoli nuovi né rischi più alti. Di norma non è una modifica sostanziale: lo conferma la valutazione del rischio, caso per caso.
Con noi il perimetro si scrive prima: cosa resta, cosa cambia, cosa si rivede.
Revamping -
Caso 03
Una modifica sostanziale.
L’intervento crea un nuovo pericolo o aumenta un rischio, e servono protezioni nuove che toccano il sistema di comando della sicurezza. Chi lo fa è considerato costruttore di quella macchina (art. 18), anche se ha cambiato solo il software.
Con noi, se il nostro intervento lo è, lo sapete prima di iniziare.
Quale versione, e quando.
Tenere traccia delle versioni, per noi, non è una novità. Nella cartella di ogni commessa i backup di PLC, HMI e drive hanno la data sopra: dal 1996 non abbiamo buttato via una commessa.
Cosa c’è nella cartellaDomande
Quello che ci chiedono sul 2027.
Le macchine già installate vanno marcate di nuovo?
No. Il Regolamento vale per le macchine immesse sul mercato dal 20 gennaio 2027. Quelle immesse prima in conformità alla Direttiva 2006/42 possono continuare a essere messe a disposizione (art. 52). Il Regolamento torna in gioco se su una di quelle macchine si fa una modifica sostanziale (art. 18).
Aggiornare il software può essere una modifica sostanziale?
Sì, se ne ricorrono le condizioni: la definizione parla di modifiche fatte «mediante mezzi fisici o digitali» (art. 3). Conta l’effetto sulla sicurezza, non se si è cambiato un filo o una riga di programma.
Chi decide se una modifica è sostanziale?
La valutazione del rischio dell’intervento, caso per caso. Se un nostro intervento è una modifica sostanziale, lo sapete prima di iniziare.
Il primo passo
Hai una macchina da aggiornare? Bastano la targa del PLC e due foto.
Ti diciamo cosa si può fare e se l’intervento tocca la sicurezza. Legge un tecnico: risposta in 1–2 giorni lavorativi.
Fonte: Regolamento (UE) 2023/1230, GU L 165 del 29.6.2023, con la rettifica che ha fissato le date al 20 gennaio 2027. È una sintesi: non sostituisce il testo ufficiale né una consulenza legale.