Il nuovo Regolamento Macchine: cosa cambia dal 20 gennaio 2027
Dal 20 gennaio 2027 il Regolamento (UE) 2023/1230 sostituisce la Direttiva Macchine. Per chi costruisce, compra o modifica una macchina cambiano tre cose: il software, le modifiche, i documenti.

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Il 20 gennaio 2027 la Direttiva Macchine lascia il posto a un regolamento europeo, il 2023/1230. L'impianto è quello che conosci: valutazione del rischio, requisiti essenziali di sicurezza, documentazione tecnica, dichiarazione di conformità, marcatura CE. Di nuovo c'è quello che nel 2006, quando la Direttiva fu scritta, non era ancora un problema: macchine comandate dal software, collegate in rete, modificate con un aggiornamento invece che con una chiave.
Qui sotto trovi cosa dice il testo, con l'articolo accanto, per le parti che toccano il nostro lavoro di tutti i giorni: quadri, software e revamping. Lo abbiamo riletto sulla versione consolidata al 27 luglio 2026, che comprende le ultime modifiche.
Da direttiva a regolamento
Una direttiva europea non vale da sola: ogni Stato la deve recepire con una sua legge. In Italia la Direttiva Macchine è diventata il decreto legislativo 17 del 2010, e ogni Paese ha scritto il proprio. Un regolamento salta questo passaggio. Il testo è uno solo, uguale da Mesero a Monaco, e lo dice la sua ultima riga:
«Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.»
Regolamento (UE) 2023/1230, art. 54
Per chi vende macchine in più Paesi è una semplificazione: una sola legge da leggere, senza le differenze nate dai recepimenti. La Direttiva 2006/42/CE è abrogata dal 20 gennaio 2027 (art. 51). Dove un contratto, un capitolato o un'altra legge la cita ancora, il riferimento si legge come fatto al Regolamento, con la tavola di concordanza dell'allegato XII.
Agli Stati resta un compito: le sanzioni. Ognuno stabilisce le proprie, che devono essere «efficaci, proporzionate e dissuasive» e possono arrivare al penale per le violazioni gravi (art. 50). Vanno comunicate alla Commissione entro il 20 ottobre 2026.
Le date da segnare
Il Regolamento è in vigore dal 2023, ma quasi tutti i suoi obblighi partono nel 2027. In mezzo ci sono alcune tappe che riguardano gli Stati e gli organismi notificati, non chi costruisce.
- Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (L 165).
- Entrata in vigore, venti giorni dopo la pubblicazione.
- Si applicano le regole sugli organismi notificati (articoli da 26 a 42).
- Termine per gli Stati per comunicare alla Commissione le proprie sanzioni.
- Il Regolamento si applica per intero. La Direttiva 2006/42/CE è abrogata.
- Entro questa data si applicano i requisiti aggiuntivi per l'intelligenza artificiale ad alto rischio nelle macchine, che la Commissione deve ancora scrivere.
Attenzione a una trappola. Il testo uscito in Gazzetta nel giugno 2023 diceva 14 gennaio 2027: una rettifica pubblicata cinque giorni dopo ha corretto la data in 20 gennaio. Se su una guida o su una presentazione trovi ancora il 14, è stata scritta sul testo sbagliato.
Non esiste un periodo in cui si può scegliere. La Commissione europea lo scrive in chiaro: tutte le macchine immesse sul mercato prima del 20 gennaio 2027 devono rispettare la Direttiva. Da quel giorno vale il Regolamento. Prima di allora il fabbricante può aggiungere nella dichiarazione di conformità, se è vero, che la macchina rispetta anche il Regolamento.
Conta il giorno in cui la macchina è immessa sul mercato o messa in servizio, non la data dell'ordine. Per una macchina su commessa che parte nel 2026 e si consegna nel 2027 conviene scriverlo nel contratto: con quale legge sarà dichiarata conforme.
E le macchine che hai già in reparto? Restano come sono. Per quelle immesse sul mercato secondo la Direttiva prima del 20 gennaio 2027 gli Stati non possono impedire la messa a disposizione, e i certificati di esame CE del tipo valgono fino alla loro scadenza (art. 52). Il Regolamento torna in gioco solo se una di quelle macchine viene modificata in modo sostanziale: ci arriviamo fra poco.
Il software entra nella sicurezza
È il cambiamento più grande per chi programma. Finora, parlando di componente di sicurezza, si pensava a un oggetto: un fungo d'emergenza, una barriera, un relè. Il Regolamento allarga la definizione:
«Un componente fisico o digitale, compreso un software, […] che è progettato o destinato ad espletare una funzione di sicurezza.»
Art. 3, punto 3: «componente di sicurezza»
L'elenco indicativo dell'allegato II mette il «software che garantisce funzioni di sicurezza» nella stessa lista dei dispositivi di arresto di emergenza e dei comandi a due mani. E una macchina a cui manca solo il caricamento del programma è già una macchina a tutti gli effetti, non una quasi-macchina (art. 3, punto 1, lettera f).
Da qui nascono due requisiti nuovi nell'allegato III, quello dei requisiti essenziali di sicurezza.
Protezione dall'alterazione (punto 1.1.9)
Collegare alla macchina un altro dispositivo, anche da remoto, non deve creare una situazione pericolosa. Il software e i dati da cui dipende la sicurezza vanno individuati come tali e protetti da alterazioni accidentali o volute. La macchina deve saper dire in ogni momento quale software ha a bordo, fra quello che le serve per funzionare in sicurezza, e deve raccogliere le prove di ogni intervento su quel software, legittimo o no.
Tradotto in officina: chi può caricare un programma di sicurezza, con quale accesso, e cosa resta scritto dopo. La teleassistenza non è vietata. Ma una porta lasciata aperta sulla rete di fabbrica, dal 2027, diventa un tema di conformità della macchina e non solo di sicurezza informatica.
Sistemi di comando affidabili (punto 1.2.1)
Il sistema di comando deve resistere anche ai «tentativi deliberati ragionevolmente prevedibili da parte di terzi» di creare una situazione pericolosa. Deve poi permettere di registrare gli interventi e le versioni del software di sicurezza caricate dopo la messa in servizio, e di conservare quella traccia per cinque anni. Serve a una cosa sola: dimostrare la conformità se un'autorità lo chiede con una richiesta motivata.
Nello stesso punto c'è una riga per i comandi senza fili: un guasto della comunicazione o una connessione che cade non deve portare a una situazione pericolosa.
Cambia anche il fascicolo. La documentazione tecnica, da conservare almeno dieci anni, comprende il codice sorgente o la logica di programmazione del software di sicurezza. Non è un obbligo di consegnarlo al cliente: va messo a disposizione dell'autorità, su richiesta motivata, quando serve a verificare i requisiti (art. 10 e allegato IV).
Modifica sostanziale: chi diventa fabbricante
È la domanda che ci fanno più spesso, perché decide chi risponde della macchina dopo un intervento. Una nota sulle parole: il Regolamento dice fabbricante, in officina diciamo costruttore. È la stessa persona.
La Direttiva non definiva la modifica sostanziale. Il Regolamento sì: lo è quando valgono insieme quattro condizioni (art. 3, punto 16).
- È fatta dopo che la macchina è stata immessa sul mercato o messa in servizio, con mezzi fisici o digitali.
- Non era prevista né pianificata dal fabbricante.
- Incide sulla sicurezza, perché crea un pericolo nuovo o aumenta un rischio che c'era già.
- Richiede di aggiungere ripari o dispositivi di protezione mettendo mano al sistema di controllo della sicurezza esistente, oppure misure in più per la stabilità o la resistenza meccanica.
Se manca anche una sola di queste condizioni, la modifica non è sostanziale. Riparazioni e manutenzione che non toccano la conformità della macchina restano fuori: lo dice il considerando 26.
Se invece ci sono tutte, scatta l'articolo 18: chi fa la modifica è considerato un fabbricante e ne prende gli obblighi. Valutazione del rischio, documentazione tecnica, dichiarazione di conformità sotto la propria responsabilità, marcatura CE. Vale per chiunque: l'azienda esterna che fa il revamping, ma anche lo stabilimento che modifica la macchina con la propria manutenzione. L'unica eccezione riguarda l'utilizzatore non professionale, che modifica una macchina sua per uso proprio.
Conta l'effetto sulla sicurezza, non se hai cambiato un filo o una riga di programma.
C'è una precisazione che pesa sulle linee. Se la macchina modificata fa parte di un insieme di macchine e la modifica incide sulla sicurezza solo di quella, gli obblighi riguardano quella macchina e non tutta la linea. A dimostrarlo deve essere la valutazione del rischio.
Tre casi, dal più semplice
Si cambia il PLC con uno equivalente. Stesse funzioni, stesse sicurezze, stessi movimenti. Se non nasce un pericolo nuovo e nessun rischio aumenta, manca la terza condizione. Va comunque scritto: una valutazione del rischio dell'intervento, tenuta con i documenti della macchina.
Si aumenta la velocità o si aggiunge una stazione. Qui un rischio può aumentare davvero. Se per riportarlo sotto controllo servono nuovi ripari o nuove barriere, e per collegarli si mette mano al sistema di controllo della sicurezza, le condizioni ci sono tutte.
Si aggiorna solo il software. «Mezzi fisici o digitali» vuol dire che un aggiornamento conta quanto un cacciavite. Un programma che cambia i limiti di una funzione di sicurezza si valuta con lo stesso metro di una modifica meccanica.
Nei nostri revamping il perimetro si scrive prima di cominciare: cosa resta, cosa cambia, cosa si rivede. Se l'intervento è una modifica sostanziale, lo sai prima di iniziare e non a macchina ripartita.
Chi controlla la conformità
Per la maggior parte delle macchine industriali non cambia niente: il fabbricante valuta da sé la conformità, con il controllo interno della produzione (art. 25, paragrafo 4). Un organismo notificato entra in gioco solo per le categorie dell'allegato I, che ora è diviso in due parti.
| Allegato I | Qualche esempio | Chi valuta |
|---|---|---|
| Parte A (6 categorie) | Componenti e sistemi di sicurezza il cui comportamento si evolve con l'apprendimento automatico; ponti elevatori per veicoli | Sempre un organismo notificato |
| Parte B (19 categorie) | Presse e formatrici a iniezione a carico manuale; dispositivi che rilevano la presenza di persone; blocchi logici di sicurezza | Il fabbricante, solo se applica norme armonizzate che coprono tutti i requisiti; altrimenti un organismo notificato |
| Fuori elenco | La maggior parte delle macchine e delle linee industriali | Il fabbricante, con il controllo interno della produzione |
Una precisazione toglie un dubbio diffuso. L'obbligo del terzo per il software di sicurezza riguarda solo i sistemi che imparano. Il considerando 55 lo esclude per il software incapace di apprendere o di evolvere, programmato solo per eseguire certe funzioni automatiche: come il programma di sicurezza di un PLC, che fa sempre e solo quello per cui è stato scritto.
Sull'intelligenza artificiale il quadro si è mosso ancora nell'estate 2026. Il Regolamento (UE) 2026/1744, in vigore dal 27 luglio, ha stabilito che i requisiti per i sistemi di IA ad alto rischio usati come componenti di sicurezza saranno scritti dentro il Regolamento Macchine, nell'allegato III, con atti della Commissione che si applicano entro il 2 agosto 2028. La data del 20 gennaio 2027 non è stata toccata.
Prima, nel 2024, era stato aggiunto un capitolo sulle procedure di emergenza: vale solo se l'Unione attiva la modalità di emergenza nel mercato interno, e nel lavoro normale di chi costruisce non entra.
Restano le norme armonizzate, quelle che danno la presunzione di conformità. Oggi sono citate in Gazzetta per la Direttiva. Mentre scriviamo, il 1º ottobre 2026, la Commissione indica che l'elenco per il Regolamento è in preparazione e che il primo è atteso entro la fine dell'anno. Fino ad allora conviene non dare per scontato che una norma usata oggi copra anche i requisiti nuovi.
Istruzioni e dichiarazioni in digitale
Le istruzioni per l'uso possono essere fornite in formato digitale (art. 10, paragrafo 7). Non basta però un PDF su una chiavetta. Il fabbricante deve:
- indicare sulla macchina, o sull'imballaggio o su un documento che l'accompagna, come si accede alle istruzioni;
- darle in un formato che si possa stampare, scaricare e salvare, per averle anche con la macchina in avaria;
- tenerle accessibili online per la vita prevista della macchina, e comunque per almeno dieci anni.
Chi compra può sempre chiederle su carta: se lo fa al momento dell'acquisto, il fabbricante le fornisce gratis entro un mese. Per le macchine che possono finire in mano a utilizzatori non professionali le informazioni di sicurezza essenziali restano su carta.
Anche la dichiarazione di conformità UE può essere digitale: nelle istruzioni basta l'indirizzo internet o un codice a lettura ottica da cui raggiungerla, purché resti online almeno dieci anni (art. 10, paragrafo 8). Lo stesso vale per le quasi-macchine, con la dichiarazione di incorporazione UE e le istruzioni di assemblaggio (art. 11).
Due dettagli da non perdere. Sulla macchina, oltre a nome e indirizzo postale del fabbricante, va indicato un contatto digitale: sito, e-mail o altro (art. 10, paragrafo 6). E il modello della dichiarazione prevede il caso della macchina «che ha subito modifiche sostanziali» (allegato V).
Cosa resta uguale
Molto. La marcatura CE, la valutazione del rischio come punto di partenza, la documentazione tecnica, la distinzione fra macchina e quasi-macchina. I requisiti essenziali hanno cambiato casa, dall'allegato I della Direttiva all'allegato III del Regolamento, ma chi li conosce li ritrova in gran parte: la tavola di concordanza è nell'allegato XII.
Restano dove sono anche le regole per chi le macchine le usa. Il Regolamento parla a chi le costruisce, le importa, le vende o le modifica. La sicurezza delle attrezzature di lavoro in fabbrica è un'altra legge, in Italia il decreto legislativo 81 del 2008, e non cambia con il 2027.
Da dove partire
Dipende da che parte del tavolo sei.
Se costruisci macchine
- Rileggi la tua valutazione dei rischi accanto ai punti 1.1.9 e 1.2.1 dell'allegato III: sono quelli nuovi.
- Decidi come identifichi, proteggi e tracci il software di sicurezza: versioni, accessi, chi può caricare cosa.
- Guarda le commesse a cavallo del 20 gennaio 2027 e scrivi nel contratto con quale legge saranno dichiarate.
- Se vuoi passare alle istruzioni digitali, decidi prima dove staranno online per dieci anni.
Se compri una macchina
Chiedi nell'ordine tre cose: con quale legge sarà dichiarata conforme, chi è il fabbricante dell'insieme quando i fornitori sono più di uno, e come ti verranno consegnate istruzioni e versioni del software. Sono domande da fare adesso, quando costano una riga di capitolato.
Con noi chi è il fabbricante si decide all'inizio. Nelle macchine su misura, se il fabbricante siamo noi la marcatura CE è nostra; se sei tu, o chi fa la meccanica, ti consegniamo la parte elettrica con tutta la sua documentazione.
Se modifichi una macchina che hai già
Parti dalla valutazione del rischio dell'intervento, prima del preventivo. È lì che si vede se la modifica è sostanziale. Scrivi cosa cambia e cosa no, e conserva tutto con i documenti della macchina: è la prova che la domanda te la sei fatta.